Utili Aziendali

  • Con la Legge 71/2013 e la successiva 115/2017 ed ulteriori decreti, si sono fissati importanti incentivi in termini di tassazione degli utili aziendali per le imprese di nuova costituzione da parte di soggetti che non abbiano svolto attività simili in Repubblica nell’anno precedente la costituzione e che provvedano all’assunzione di almeno un dipendente entro 6 mesi dal rilascio della licenza (anche lo stesso amministratore) e di un ulteriore dipendente entro 24 mesi dal ritiro della licenza.

    La prima in ordine di importanza è di sicuro il dimezzamento dell’IGR (Imposta Generale sui Redditi): un’azienda di nuova costituzione che rispetti la legge 71/2013 e la legge 115/2017, godrà di una tassazione sugli utili pari all’8,5% per 5 anni dal riconoscimento giuridico della società (per poi tornare al normale regime del 17%), esercitabile entro tre anni dal rilascio della licenza.

    Vi sono altri interessanti sgravi per investimenti ed innovazioni tecnologiche che andiamo a riportare con più precisione nei prossimi paragrafi.

  • 8.5%

    Tassazione degli utili
    aziendali per 5 anni

    90%

    Fino al 90% di deducibilità per investimenti strumentali

Detassazione degli utili

Gli utili annuali derivanti da attività di impresa, indipendentemente dalla forma giuridica e purché in regime di contabilità ordinaria, non sono tassati se utilizzati per interventi di investimento in beni strumentali nella stessa impresa. Tali disposizioni si applicano alle imprese che alla data di presentazione del progetto abbiano almeno 5 dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o tre dipendenti sammarinesi o residenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Voci considerate interventi di investimento in progetti aziendali

  • L’acquisizione di beni materiali ed immateriali, l’introduzione di avanzamenti tecnologici o l’acquisizione di impianti per realizzare nuovi prodotti (l’importo dell’investimento non deve essere inferiore ai 50.000 euro).
  • Costruzioni, acquisizioni (importo non inferiore ai 300.000 euro), ristrutturazioni o ampliamenti (importo non inferiore ai 150.000 euro) di immobili volti a migliorare i processi produttivi esistenti o crearne di nuovi che prevedano l’occupazione di 5 dipendenti. Tali immobili non possono essere alienati prima di 10 anni.
  • Acquisizione di impianti, macchinari o processi tecnologici tesi ad ottenere risparmi energetici o riduzioni di agenti inquinanti (importo non inferiore ai 20.000).

Tali investimenti possono essere effettuati sia mediante acquisto diretto che mediante contratto di locazione finanziaria. Sono altresì investimenti incentivati i progetti aziendali di rilevante entità nel settore turistico, finalizzati ad una maggiore riqualificazione dei servizi turistici e della ristorazione, che prevedano la costruzione, l’acquisizione, la ristrutturazione o l’ampliamento di immobili.

Voci che non costituiscono reddito imponibile

  • Il 60% degli utili annuali reinvestiti per gli interventi di cui al punto 1
  • Il 40% degli utili annuali reinvestiti per gli interventi di cui al punto 2
  • Il 90% degli utili annuali reinvestiti per gli interventi di cui al punto 3
  • In caso di cumulo di interventi di cui al punto 1 e 2 la percentuale massima del reddito non imponibile è del 70%.
  • Gli utili che non costituiscono reddito imponibile sono vincolati per cinque anni dalla loro formazione e devono essere destinati in un fondo speciale di bilancio.
  • I benefici fiscali sopra esposti sono riconosciuti fino a concorrenza del valore dell’investimento entro il quinto anno successivo a quello dell’autorizzazione medesima (entro il settimo anno se l’investimento complessivo supera i 7.000.000 di euro).
  • E’ fatto divieto di cumulare tali benefici con qualsiasi tipo di forme di credito agevolato.