-
Le società d’interesse per quanti non cittadini o non residenti della Repubblica di San Marino sono unicamente quelle di capitali.
Come in Italia le società di capitali disponibili a San Marino sono le S.r.l. (Società a Responsabilità Limitata) anche con unico socio e le S.p.A. (Società per Azioni).
Le S.A. (Società Anonime) non sono più registrabili ed in uso. -
Entrambe le forme sono registrate per atto pubblico e davanti ad un Notaio sammarinese.
Le principali caratteristiche e regole per la registrazione di società di diritto sammarinese sono incluse nelle tabelle di seguito riportate.
Scarica qui il testo coordinato della Legge sulle Società 23/02/2006 potrebbe non includere successive modifiche
-
S.r.l.
Società a Responsabilità Limitata
- Capitale minimo
Il capitale minimo di una Srl è di 25.500€ - Versamento del capitale
Il capitale in denaro dev’essere versato almeno per metà entro 120 giorni dalla data d’iscrizione al Registro. L’eventuale parte eccedente dev’essere versata entro 3 anni dall’iscrizione al Registro. - Unico socio
È possibile registrare una società con unico socio purché ciò sia menzionato presso il Registro e il capitale sia versato per intero entro 120 giorni dall’iscrizione al registro. - Oggetto sociale
Dev’essere lecito, possibile, determinato e comprendere attività tra loro coerenti - Amministrazione
L’amministrazione della società può essere riservata ad un Amministratore Unico o ad un Consiglio d’Amministrazione con identificazione delle cariche di Presidente e Amministratore Delegato - Idoneità dei soci e amministratori
Persone fisiche non considerati inidonei nell’
Art.1, comma 9 della Legge sulle Società
“Soggetto Inidoneo”, una persona fisica che:
a) risulti condannata, nella Repubblica di San Marino o all’estero, con sentenza penale passata in giudicato, a pene restrittive della libertà personale per un tempo superiore a due anni, per misfatti contro il patrimonio, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica o per traffico di sostanze stupefacenti, commessi negli ultimi quindici anni; oppure risulti condannato con sentenza penale passata in giudicato, per corruzione, utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, frode fiscale, usura, bancarotta fraudolenta o riciclaggio, per misfatti commessi negli ultimi quindici anni; oppure abbia riportato condanne anche non definitive o non sia stata rinviata a giudizio nell’ambito di un procedimento penale in corso, per associazione per delinquere di stampo malavitoso o finanziamento del terrorismo;
b) nei ventiquattro mesi precedenti all’atto costitutivo della società o all’atto di acquisto delle quote sociali o all’atto di nomina a cariche sociali, sia stata socio o abbia avuto i poteri di rappresentanza di cui all’articolo 52 della Legge 23 febbraio 2006 n.47, in una società revocata dietro provvedimento del Congresso di Stato. La qualità di socio o l’avere i poteri di
rappresentanza di cui all’articolo 52 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche deve essere contestuale al verificarsi delle azioni che hanno portato all’adozione della delibera di revoca della licenza stessa. La presente disposizione non si applica qualora nel ricorso amministrativo contro l’atto di diniego all’iscrizione in qualità di socio o amministratore al Registro delle società, a causa del provvedimento di revoca subito, il socio o l’amministratore dimostri di avere adottato un comportamento diligente e di non avere alcuna responsabilità nelle decisioni o nelle attività della società che hanno portato alla revoca della licenza;
c) nei ventiquattro mesi precedenti all’atto costitutivo della società o all’atto di acquisto delle quote sociali o all’atto di nomina a cariche sociali, sia stata titolare di licenza revocata dietro provvedimento del Congresso di Stato;
d) sia sottoposta anche in qualità di amministratore unico, in concomitanza all’atto costitutivo della società o all’atto di acquisto delle quote sociali o all’atto di nomina a cariche sociali, ad un concorso giudiziale dei creditori ovvero ad una procedura equivalente in ordinamenti stranieri;
e) chi sia oggetto di azioni esecutive ad opera del Dipartimento Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, a norma del Titolo II della Legge 25 maggio 2004 n. 70, volte al recupero di crediti vantati della Pubblica Amministrazione o dagli Enti del Settore Pubblico Allargato che non siano oggetto di contenzioso o non siano inseriti in un accordo per il pagamento rateale teso all’estinzione delle pendenze;
f) sia residente nei paesi nei “Paesi sotto monitoraggio” così come identificati dall’Agenzia di Informazione Finanziaria,
- Certificazione dell’idoneità degli attori
Le certificazioni relative all’idoneità dei soggetti non residenti dovrà essere equipollente alle certificazioni sammarinesi (nel caso di persona fisica italiana sarà sufficiente la presentazione di un certificato generale del Casellario Giudiziale e un certificato dei carichi pendenti) - Tempi di registrazione
La società acquisisce normalmente riconoscimento giuridico in circa una settimana lavorativa. - Sede legale
La società dovrà avere la propria sede sociale nella Repubblica di San Marino. Per il rilascio della licenza la società dovrà dotarsi di una sede (sia essa legale o secondaria) idonea allo svolgimento della propria attività che non sia in condivisione con altre società e dotata di propria abitabilità - Sindaci
Una S.r.l. deve obbligatoriamente nominare un Sindaco Unico quando il capitale è superiore a 77.000€ oppure per due esercizi consecutivi i ricavi hanno ecceduto i 2 milioni di euro. La nomina di un collegio sindacale è d’obbligo quando i ricavi hanno superato per due esercizi consecutivi i 7.300.000€
- Capitale minimo
-
S.p.A.
Società per Azioni
- Capitale minimo
Il capitale minimo di una S.p.A. è di 77.000€ - Versamento del capitale
Il capitale in denaro dev’essere versato almeno per metà entro 120 giorni dalla data d’iscrizione al Registro. L’eventuale parte eccedente dev’essere versata entro 3 anni dall’iscrizione al Registro - Unico socio
È possibile registrare una società con unico socio purché ciò sia menzionato presso il Registro - Oggetto sociale
Dev’essere lecito, possibile, determinato e comprendere attività tra loro coerenti - Amministrazione
L’amministrazione della società può essere riservata ad un Amministratore Unico o ad un Consiglio d’Amministrazione con identificazione delle cariche di Presidente e Amministratore Delegato - Idoneità dei soci e amministratori
Persone fisiche non considerati inidonei nell’
Art.1, comma 9 della Legge sulle Società
“Soggetto Inidoneo”, una persona fisica che:
a) risulti condannata, nella Repubblica di San Marino o all’estero, con sentenza penale passata in giudicato, a pene restrittive della libertà personale per un tempo superiore a due anni, per misfatti contro il patrimonio, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica o per traffico di sostanze stupefacenti, commessi negli ultimi quindici anni; oppure risulti condannato con sentenza penale passata in giudicato, per corruzione, utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, frode fiscale, usura, bancarotta fraudolenta o riciclaggio, per misfatti commessi negli ultimi quindici anni; oppure abbia riportato condanne anche non definitive o non sia stata rinviata a giudizio nell’ambito di un procedimento penale in corso, per associazione per delinquere di stampo malavitoso o finanziamento del terrorismo;
b) nei ventiquattro mesi precedenti all’atto costitutivo della società o all’atto di acquisto delle quote sociali o all’atto di nomina a cariche sociali, sia stata socio o abbia avuto i poteri di rappresentanza di cui all’articolo 52 della Legge 23 febbraio 2006 n.47, in una società revocata dietro provvedimento del Congresso di Stato. La qualità di socio o l’avere i poteri di
rappresentanza di cui all’articolo 52 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche deve essere contestuale al verificarsi delle azioni che hanno portato all’adozione della delibera di revoca della licenza stessa. La presente disposizione non si applica qualora nel ricorso amministrativo contro l’atto di diniego all’iscrizione in qualità di socio o amministratore al Registro delle società, a causa del provvedimento di revoca subito, il socio o l’amministratore dimostri di avere adottato un comportamento diligente e di non avere alcuna responsabilità nelle decisioni o nelle attività della società che hanno portato alla revoca della licenza;
c) nei ventiquattro mesi precedenti all’atto costitutivo della società o all’atto di acquisto delle quote sociali o all’atto di nomina a cariche sociali, sia stata titolare di licenza revocata dietro provvedimento del Congresso di Stato;
d) sia sottoposta anche in qualità di amministratore unico, in concomitanza all’atto costitutivo della società o all’atto di acquisto delle quote sociali o all’atto di nomina a cariche sociali, ad un concorso giudiziale dei creditori ovvero ad una procedura equivalente in ordinamenti stranieri;
e) chi sia oggetto di azioni esecutive ad opera del Dipartimento Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, a norma del Titolo II della Legge 25 maggio 2004 n. 70, volte al recupero di crediti vantati della Pubblica Amministrazione o dagli Enti del Settore Pubblico Allargato che non siano oggetto di contenzioso o non siano inseriti in un accordo per il pagamento rateale teso all’estinzione delle pendenze;
f) sia residente nei paesi nei “Paesi sotto monitoraggio” così come identificati dall’Agenzia di Informazione Finanziaria,
- Certificazione dell’idoneità degli attori
Le certificazioni relative all’idoneità dei soggetti non residenti dovrà essere equipollente alle certificazioni sammarinesi (nel caso di persona fisica italiana sarà sufficiente la presentazione di un certificato generale del Casellario Giudiziale e un certificato dei carichi pendenti) - Tempi di registrazione
La società acquisisce normalmente riconoscimento giuridico in circa una settimana lavorativa. - Sede legale
La società dovrà avere la propria sede sociale nella Repubblica di San Marino. Per il rilascio della licenza la società dovrà dotarsi di una sede (sia essa legale o secondaria) idonea allo svolgimento della propria attività che non sia in condivisione con altre società e dotata di propria abitabilità - Sindaci
Una S.p.A. deve obbligatoriamente nominare un Sindaco Unico mentre la nomina di un collegio sindacale è d’obbligo quando i ricavi hanno superato per due esercizi consecutivi i 7.300.000€
- Capitale minimo