Nuove possibilità di residenza (atipica) a San Marino

Con la Legge 223/2020 si introducono interessanti novità

La nuova Legge 223/2020 della Repubblica di San Marino, ha introdotto la possibilità di Residenza atipica soggetta a regime fiscale agevolato per persone che soddisfino diversi requisiti e/o condizioni.

Trovi qui la legge N.223 del 23/12/2020

Una bella spinta questa che porterà, col tempo, a far rifiorire questo Stato e che potrà tornare ad essere (forse) un “comodo e conveniente approdo” per molti imprenditori esteri.

Ecco i dettagli principali.

Art. 69 – Residenza atipica

Residenza atipica soggetta a regime fiscale agevolato

L’Art. 69 descrive come la residenza atipica soggetta a regime fiscale agevolato è concessa alle persone fisiche che non siano mai state fiscalmente residenti nella Repubblica di San Marino e che producano redditi all’estero. Sui redditi prodotti all’estero è dovuta un’imposta sostitutiva pari al 7% sul “netto frontiera” con un importo minimo di € 10.000 e un massimo di € 100.000 per ogni esercizio fiscale del periodo di validità della residenza.

Il richiedente deve depositare apposita domanda al Dipartimento Affari Esteri e corrispondere un diritto erariale di istruzione pratica dell’importo di € 1.000.

Alla domanda vanno allegati inoltre:

  • copia di documento valido per l’espatrio;
  • contratto preliminare o promessa di acquisto di fabbricati o contratto preliminare di affitto;
  • certificato di residenza, certificato penale generale, certificato dei carichi penali pendenti, certificato di regolarità fiscale rilasciati dal paese di ultima residenza;
  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa le cittadinanze possedute, i luoghi di residenza degliultimi 5 anni, l’assenza di condanne penali, l’assenza di carichi penali pendenti a suo carico e di regolare adempimento degli obblighi fiscali in qualunque paese;
  • documentazione atta a dimostrare che il richiedente ed i familiari che intendessero trasferire la residenza abbiano risorse sufficienti per il proprio mantenimento.

Il Dipartimento Affari Esteri, recepita la domanda, la sottopone all’attenzione del Congresso di Stato, che delibera entro 60 giorni in merito alla stessa. La decisione non è sindacabile in alcun caso. È facoltà del richiedente fare domanda di estensione della stessa limitatamente ai familiari.
Il regime fiscale agevolato è revocabile e comunque cessa di produrre effetti decorsi 15 anni dal primo periodo d’imposta di validità. Gli effetti cessano in ogni caso in ipotesi di omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva. La revoca o la decadenza dal regime precludono l’esercizio di una nuova richiesta di residenza atipica.

Può essere concesso un numero massimo di residenze pari a n. 100 all’anno. Trascorsi 10 anni dall’iscrizione nel registro della popolazione residente, la residenza atipica si intende consolidata e pertanto cessano i divieti, obblighi e vincoli previsti dalla presente normativa, ad esclusione della tassazione agevolata.

Art. 70 – Per pensionati

Residenza atipica pensionati

L’Art. 70 descrive come la residenza atipica soggetta a regime fiscale agevolato è concessa ai pensionati provenienti da paesi dell’Unione Europea, dalla Svizzera e da quelli individuati con apposito regolamento del Congresso di Stato che abbiano un reddito annuale lordi dimostrabile non inferiore ai € 50.000 (oppure un patrimonio mobiliare dimostrabile non inferiore a € 300.000) e che non abbiano mai risieduto a San Marino in precedenza. Sui redditi da pensione è dovuta un’imposta sostitutiva pari al 6% applicata in ogni caso.

Anche in questo caso il richiedente deve depositare apposita domanda al Dipartimento Affari Esteri e corrispondere un diritto erariale di istruzione pratica dell’importo di € 1.000 allegando tutta la documentazione prevista all’Art. 69, compresa la documentazione atta a dimostrare che il richiedente abbia aperto un rapporto di conto corrente con un Istituto di Credito della Repubblica di San Marino.

Il Dipartimento Affari Esteri, recepita la domanda, la sottopone all’attenzione del Congresso di Stato, che delibera entro 60 giorni in merito alla stessa. La decisione non è sindacabile in alcun caso.
Anche in questo caso è facoltà del richiedente, fare domanda di estensione della residenza ai familiari. Il regime fiscale agevolato è concesso per un periodo di 10 anni consecutivi ed è rinnovabile. Gli effetti del regime fiscale agevolato cessano nell’ipotesi di omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva. La revoca o la decadenza dal regime fiscale precludono l’esercizio di una nuova richiesta di residenza atipica.

Può essere concesso un numero massimo di residenze pari a n. 500 all’anno. Trascorsi 10 anni dall’iscrizione nel registro della popolazione residente, la residenza atipica pensionati si intende consolidata e pertanto cessano i divieti, obblighi e vincoli previsti dalla presente normativa.

Attenzione! Questo articolo è stato pubblicato più di un anno fa e potrebbero esserci stati degli aggiornamenti a riguardo. In caso di dubbi vi consigliamo di consultare articoli più recenti o di contattarci al Numero Verde. Grazie.

 

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