Con il DD n.50 del 14 Marzo 2024 viene superato il concetto di “sede esclusiva” con la possibilità di insediamento di più operatori economici, ad esclusione delle attività di sanitaria privata/veterinaria e delle attività produttive, in un’unica sede con il vincolo di avere a disposizione uno spazio di almeno 10 metri quadrati.
È consentita inoltre la domiciliazione presso studi professionali per:
- gli operatori economici che svolgono attività di supporto ai liberi professionisti (il professionista deve essere titolare di almeno il 25% delle quote della società domiciliata);
- le società tra professionisti;
- gli operatori economici che svolgono un’attività immobiliare senza mediazione conto terzi;
- le società che gestiscono unicamente partecipazioni societarie.
Resta consentito svolgere l’attività presso la propria residenza per i lavoratori autonomi o liberi professionisti senza dipendenti, che operano nel settore dei servizi per prestazioni di carattere intellettuale o amministrativo.
Per quanto concerne le attività svolte nella Repubblica da parte di Società di capitali i cui soci e/o organi siano non residenti, il nostro consiglio resta quello di dotare l’azienda di una sede idonea nella quale svolgere l’attività sociale e dotata di tutte le caratteristiche necessarie: utenze, dipendenti, dispositivi ed attrezzature al fine di determinare in maniera inequivocabile il centro di controllo e gestione, nonché la sostanza dell’attività nella Repubblica.
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