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San Marino non è un Paese sotto regime IVA ma ha una tassa “monofase” imposta su tutte le importazioni. La merce fa quindi ingresso in Repubblica in un regime di esenzione IVA e una volta che la monofase è pagata sul prezzo d’importazione del bene questo può essere venduto internamente alla Repubblica e via e-commerce senza l’aggravio di ulteriori tasse.
Scarica qui la legge N. 40 del 22/12/72
La monofase è del 17% sulla maggior parte delle categorie merceologiche, alimentari e talune materie prime hanno aliquote ridotte come esposto nei prossimi paragrafi.
Se si acquistano beni strumentali la monofase applicabile è l’1% (si veda riferimento di legge nei prossimi paragrafi).
Le auto considerate beni strumentali hanno una monofase del 7% se nuove e del 3,5% se usate.
L’imposta monofase fa riferimento a tutte le importazioni di beni in territorio sammarinese dall’Italia (acquisti effettuati in esenzione IVA), dai paesi CEE o Extra CEE ed è disciplinata nella Legge N. 40 del 1972 e successive modifiche.
L’ultima modifica dell’aliquota ordinaria è disciplinata dal Decreto Delegato N. 183 del 22/11/11 in cui l’Art. 1 recita:
“L’aliquota dell’imposta sulle importazioni è stabilita nella misura del 17% della base imponibile”.
Convenienza del regime monofase rispetto a quello IVA
Borsa in pelle | Prezzo d’acquisto | Prezzo di vendita | Monofase 17% | IVA 22% | Profitto |
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Esempio di calcolo del profitto su di un articolo di pelletteria (cifre approssimate agli interi) | |||||
Vendita a San Marino | 100 € | 200 € | 17 € | – | 83 € |
Vendita in Italia | 100 € | 200 € | – | 36 € | 64 € |
Computer | Prezzo d’acquisto | Prezzo di vendita | Monofase 17% | IVA 22% | Profitto |
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Esempio di calcolo del profitto su di un articolo di informatica (cifre approssimate agli interi) | |||||
Vendita a San Marino | 1.000 € | 1.500 € | 170 € | – | 330 € |
Vendita in Italia | 1.000 € | 1.500 € | – | 270 € | 230 € |
Aliquote monofase ridotte per beni strumentali
La normativa di riferimento è dettata dal Decreto N. 135 del 27/10/03 e dalle successive modifiche (Legge N. 194 del 22/12/10 e Decreto Delegato N. 129 del 10/08/12)
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I beni strumentali ordinari sono quelli strettamente necessari per svolgere l’attività (macchine elettroniche ufficio, macchinari, impianti, attrezzature, mobili e arredi) ed hanno l’aliquota all’1%.
Per quanto concerne gli autocarri, sono considerati anch’essi beni strumentali ordinari ma devono essere corroborati da apposita certificazione sul libretto di circolazione. L’aliquota dell’1% si applica anche alle parti sostitutive relative alle manutenzioni ordinarie quando superano il 5% del valore del bene di riferimento. Per avere l’aliquota agevolata i beni devono avere un valore unitario superiore a 250€; nel caso in cui il valore sia inferiore, il trattamento di cui sopra è applicato in presenza di singoli acquisti di beni omogenei per un valore complessivo superiore a 500€.
N.B. in caso di beni usati l’aliquota è dimezzata a 0,5%.
Aliquota monofase ridotta per automobili nuove ed usate
Per ottenere l’aliquota agevolata occorre essere titolari di apposita licenza o patente di esercizio.
I beni strumentali ad uso promiscuo sono beni che oltre ad esplicare la loro funzione nell’ambito dell’attività d’impresa potrebbero essere utilizzati anche privatamente, come le autovetture.
Le autovetture, ordinariamente, hanno aliquota del 17%, dimezzata se usate. Va precisato che le autovetture si considerano usate quando sono state immatricolate da almeno 6 mesi e con chilometraggio superiore a 6.000.
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Le autovetture possono essere considerate come beni strumentali ad uso promiscuo ed avere l’aliquota agevolata del 7% (anche in questo caso per i beni usati l’aliquota è dimezzata: 3,5%) in presenza delle seguenti condizioni:
- carrozzeria chiusa (non cabrio)
- numero di posti non inferiore a 5
- cilindrata max diesel cc 3.000
- cilindrata max benzina cc 2.000
Tale beneficio si può avere solamente per un’autovettura; in aggiunta se ne può ottenere una ulteriore per ogni titolare di licenza cointestata ed ogni 5 dipendenti occupati a tempo indeterminato, fino ad un massimo di 20 autoveicoli.
N.B. Per tutti gli acquisti dall’Italia, CEE o Extra CEE che hanno un importo superiore ai 5.000 euro è obbligatorio il visto telematico. Quest’ultimo va richiesto mediante invio del documento di trasporto tramite fax al Corpo della Guardia di Rocca, il quale può rispedire, sempre tramite fax, il suddetto documento con il visto digitale oppure può riservarsi la facoltà di effettuare il controllo della merce fisicamente entro 48 ore dalla trasmissione del DDT.
Aliquote monofase ridotte per alimentari e altri prodotti
Per quanto concerne le aliquote speciali, esse sono disciplinate nel Decreto N. 108 del 2/10/97
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- Alimenti (latticini, ortaggi, farine, paste alimentari, ecc…) e alcune altre categorie di prodotto hanno aliquota 2%
- Elenco completo dei prodotti con aliquota 2%
Tabella “A” Decreto Delegato N. 108 del 2/10/97
1) Latte fresco, non concentrato nè zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie;
2) burro, formaggi e latticini;
3) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato; dissecati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette, ma non altrimenti preparati;
4) ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati o surgelati;
5) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati;
6) frutta commestibile, fresche o secche o temporaneamente conservate; frutta, anche
cotte, congelate o surgelate senza aggiunta di zuccheri;
7) frumento, compreso quello segalato, segala; granoturco; riso; risone; orzo, escluso quello destinato alla semina; avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori, destinati ad uso zootecnico;
8) farine e semole di frumento, granoturco e segala; farine di orzo; farine di avena, farine di riso e di altri cereali minori destinate ad uso zootecnico;
9) frumento, granoturco, segala e orzo, spezzati o schiacciati; riso, avena ed altri cereali minori, spezzati o schiacciati, destinati ad uso zootecnico;
10) germi di mais destinati alla disoleazione; semi e frutti oleosi destinati alla disoleazione, esclusi quelli di lino e di ricino e quelli frantumati;
11) olio d’oliva; olii vegetali destinati all’ alimentazione umana od animale, compresi quelli greggi destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare;
12) margarina animale o vegetale;
13) paste alimentari; crackers, fette biscottate; pane, biscotto di mare ed altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, formaggio ; panetteria speciale contenente burro, olio d’oliva- escluso l’olio di sansa di oliva rettificato – e strutto, sia come tali che sotto forma di emulsionati, nonchè latte e polvere di latte, mosto d’uva, zibibbo ed altre uve passe, fichi, olive, anice, origano, cumino, sesamo, malto, saccarosio e destrosio;
14) pomidoro pelati e conserve di pomidoro; olive in salamoia;
15) crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi;
16) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali e/o relative farine e/o zucchero; mangimi composti semplici contenenti, in misura superiore al 50%, cereali compresi nella presente tabella, esclusi gli alimenti per cani o gatti condizionati per la vendita al minuto;
17) fertilizzanti (prodotti, minerali, organici e organo-minerali, riconducibili a “concimi” ed “ammendanti e correttivi”; vermicompost o humus prodotto dalla lombricicoltura) ad esclusione di quelli non aventi le caratteristiche previste dalle vigenti prescrizioni in materia;
18) prodotti destinati all’agricoltura, compresi gli animali da riproduzione, importati da persone, enti e ditte che esercitano attività agricola nel territorio della Repubblica, escluse comunque le aziende commerciali e di trasformazione dei prodotti;
19) edizioni musicali a stampa, carte geografiche compresi i globi stampati; carta occorrente per la stampa delle stesse; carta occorrente per la stampa di giornali e notiziari quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli d’informazione libraria, servizi connessi;
20) apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermità; tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti ed i sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap;
21) poltrone e veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione, compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie; veicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.500 centimetri cubici, se con motore diesel, adattati ad invalidi con ridotte o impedite capacità motorie, titolari di patente di guida rilasciata in conformità all’art.11 della Legge 20 settembre 1985 n.106;
22) gas per uso terapeutico; reni artificiali;
23) parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni indicati ai precedenti numeri 20), 21) e 22);
24) organismi utili (insetti e acari utili) per la realizzazione di tecniche di lotta biologica in agricoltura;
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- Animali e carni di animali (bovini, ovini, suini, conigli, ecc…) e alcune altre categorie di prodotto hanno aliquota 6%
- Elenco completo dei prodotti con aliquota 6%
Tabella “B” Decreto Delegato N. 108 del 2/10/97
1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi;
2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina;
3) carni e parti commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate;
4) frattaglie commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate;
5) volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti commestibili, freschi, refrigerati, congelati o surgelati;
6) carni, frattaglie (compresi i fegati commestibili) e parti di animali di cui al n.5, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate, congelate o surgelate;
7) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali vivi destinatiall’alimentazione umana; loro carni, parti e frattaglie, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate; api e bachi da seta; pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, non destinati all’alimentazione;
8) carni, frattaglie e parti, commestibili, congelate o surgelate di conigli domestici, piccioni, lepri, pernici e fagiani;
9) grasso di volatili non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, salato o in salamoia, secco, affumicato, congelato o surgelato;
10) lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato o surgelato, salato o in salamoia, secco o affumicato;
11) jogurt, kephir, latte fresco, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati;
12) latte conservato, concentrato o zuccherato;
13) crema di latte fresca, conservata, concentrata o non, zuccherata o non;
14) uova di volatili in guscio, fresche o conservate;
15) uova di volatili e giallo di uova, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non, destinati ad uso alimentare;
16) miele naturale;
17) budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci, destinati alla alimentazione umana od animale;
18) ossa gregge, sgrassate o semplicemente preparate, acidulate o degelatinate, loro polveri e cascami, destinati alla alimentazione degli animali;
19) prodotti di origine animale, non nominati nè compresi altrove, esclusi tendini, nervi, ritagli ed altri simili cascami di pelli non conciate;
20) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati; radici di manioca, d’arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago;
21) uva da vino;
22) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate, presentate immerse nell’acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche;
23) tè, matè;
24) orzo destinato alla semina; avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori, destinati ad usi diversi da quello zootecnico;
25) farine di avena e di altri cereali minori destinate ad usi diversi da quello zootecnico;
26) semole e semolini di orzo, avena e di altri cereali minori; cereali mondati, perlati, in fiocchi; germi di cereali anche sfarinati;
27) riso, avena, altri cereali minori, spezzati o schiacciati, destinati ad usi diversi da quello zootecnico;
28) farine dei legumi da granella secchi (di piselli, di fagioli, di lenticchie, di fave e simili, escluse quelle di soia e di carrube); farine di frutta (di marroni, di castagne, di mandorle, di datteri, di banane, di noci di cocco e simili); farine e semolini di sago, di manioca, d’arrow-root, di salep, di topinambur, di patate dolci e di altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido e di inulina; farina, semolino e fiocchi di patate;
29) malto, anche torrefatto;
30) amidi e fecole; inulina;
31) glutine e farina di glutine, anche torrefatti;
32) semi di lino e di ricino; altri semi e frutti oleosi non destinati alla disoleazione, esclusi quelli frantumati;
33) farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa; 34) semi, spore e frutti da sementa;
35) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o dissecate; 36) coni di luppolo;
37) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte; carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati principalmente nell’alimentazione umana, non nominati nè compresi altrove;
38) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate;
39) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio;
40) succhi ed estratti vegetali di luppolo; manna; 41) alghe;
42) strutto ed altri grassi di maiale, pressati o fusi; grasso di oca e di altri volatili, pressato o fuso;
43) sevi (delle specie bovina, ovina e caprina), greggi o fusi, compresi i sevi detti “primo sugo”, destinati alla alimentazione umana od animale;
44) stearina solare, oleostearina, olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati nè altrimenti preparati, destinati alla alimentazione umana od animale;
45) grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati, destinati alla alimentazione umana od animale;
46) altri grassi ed oli animali destinati alla nutrizione degli animali; oli vegetali greggi destinati alla alimentazione umana od animale diversi da quelli soggetti all’aliquota del 2%;
47) olii e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e olii e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati, destinati alla alimentazione umana od animale;
48) imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati;
49) cera di api greggia;
50) salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue;
51) altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie ad esclusione di quelle di fegato d’oca o di anatra e di quelle di selvaggina;
52) preparazioni e conserve di pesci, escluso il caviale ed i suoi succedanei; crostacei e molluschi (compresi i testacei), esclusi astici, aragoste ed ostriche, preparati o conservati;
53) altri zuccheri allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati; sciroppi di zuccheri non aromatizzati nè colorati; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati; destinati alla alimentazione umana od animale;
54) melassi destinati alla alimentazione umana od animale, esclusi quelli aromatizzati o colorati;
55) prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e simili) in confezione non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune;
56) cacao in polvere non zuccherato;
57) cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune;
58) estratti di malto; preparazioni per l’alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50% in peso;
59) tapioca, compresa quella di fecola di patate;
60) prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione;
61) ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri;
62) ortaggi e piante mangerecce (esclusi i tartufi) preparati o conservati senza aceto o acido acetico;
63) frutta congelate, con aggiunta di zuccheri;
64) frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate);
65) puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri;
66) frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri;
67) cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti; estratti o essenze di caffè, di tè, di matè e di camomilla; preparazioni a base di questi estratti o essenze;
68) farina di senape e senape preparate;
69) salse; condimenti composti, preparazione per zuppe, minestre, brodo; zuppe, minestre, brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate;
70) lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati;
71) preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove, esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura; prodotti integratori idro-salino-isotonici in polvere;
72) aceto di vino; aceti commestibili non di vino e loro succedanei;
73) farine e polveri di carne e di frattaglie, di pesci, di crostacei, di molluschi, non adatte all’alimentazione umana e destinate esclusivamente alla nutrizione degli animali; ciccioli destinati all’alimentazione umana od animale;
74) polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili;
75) fecce di vino, tartaro greggio;
76) prodotti di origine vegetale e del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati nè compresi altrove;
77) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nella alimentazione degli animali, esclusi gli alimenti per cani o gatti condizionati per la vendita al minuto;
78) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco;
79) lecitine destinate all’alimentazione umana od animale;
80) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura;
81) gas metano;
82) prodotti fitosanitari;
83) seme per la fecondazione artificiale del bestiame;
84) principi attivi per la preparazione ed integratori per mangimi;
85) prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi per la nutrizione degli animali;
86) carte da gioco di qualunque tipo;
87) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all’alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati. Crostacei e molluschi compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia, esclusi astici, aragoste e ostriche; crostacei e molluschi non sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore, esclusi astici, aragoste e ostriche;
88) oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione;
89) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; altre piante e radici vive comprese le talee e le marze
90) spezie;
91) estratti e sughi di carne ed estratti di pesce;
92) zuccheri di barbabietole e di canna allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati;
93) prodotti a base di cereali; ottenuti per soffiatura e tostatura: “puffed-rice”, “corn-flakes” e simili;
94) panelli, sansa di olive ed altri residui dell’estrazione dell’olio di oliva, escluse le morchie; panelli ed altri residui della disoleazione di semi e frutti oleosi;
95) medicinali pronti per l’uso umano e veterinario ad eccezione dei prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione compresi nel prontuario del servizio sanitario nazionale;
96) prosciutto cotto.